Autotutela per annullamento o revisione di atti tributari

Ultima modifica 14 febbraio 2024

Settore Finanziario - Ufficio Tributi

Responsabile del Procedimento recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale

Dott.ssa Fiammetta Taddei - tel. 0118228027 - fiammetta.taddei@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente Responsabile

Dott.ssa Sabrina Erta

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

Modalità per ottenere l'annullamento parziale o totale di atti tributari emessi nei confronti dei singoli contribuenti ai sensi dell'art.  2 quater del D.l n.564/94 convertito con la L. n.656/94 e e dell'art. 2 del D.M. N.37/97.

Termine per l'adozione del provvedimento finale

30 giorni dalla presentazione dell'istanza

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Atti e documenti da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile di autocertificazioni

Istanza in carta semplice e relativa documentazione comprovante l'oggetto della richiesta.

Ufficio competente

Ufficio Tributi
Orari di apertura al pubblico:
lunedì - mercoledì: 08.30/12.30 - 16.00/18.00
martedì - giovedì - venerdì: 08.30/12.30 pomeriggio chiuso
e-mail: tributi.tarsu.ici@comune.sanmaurotorinese.to.it (per comunicazioni relative a TARSU, ICI ed IMU);
e-mail: tributi.pubblicita.affissioni.tosap@comune.sanmaurotorinese.to.it (per comunicazioni relative a Imposta di Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Tassa Occupazione Suolo Pubblico)

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Il ricorso è proponibile entro 60 giorni dalla data della notifica dell’atto, alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Strada Antica di Collegno, n. 259 - Torino), secondo le modalità previste dell'art. 20 del D.Lgs N. 546 del 31/12/1992

  1. mediante notifica direttamente a quest'Ufficio, ai sensi degli artt.137 e seguenti del c.p.c.
  2. a mezzo del servizio postale, con spedizione del ricorso in plico senza busta con raccomandata A/R, indirizzata all'ufficio tributi.

A pena di inammissibilità, entro 30 giorni deve essere effettuata la costituzione in giudizio, mediante il deposito dell'originale ricorso, con la prova della notificazione, alla Commissione adita.
Se l'ammontare del maggiore tributo liquidato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è eguale o superiore € 2.582,28= è necessaria l'assistenza di un difensore abilitato.
Le istruzioni sopra impartite per i ricorsi non sostituiscono la consultazione del D.Lgs. 546/92, la mancata osservazione delle disposizioni di Legge in materia potrebbe comportare l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso non sospende la riscossione del tributo, salvo espresso provvedimento della stessa Commissione Tributaria Provinciale, richiesto ed adottato con le modalità previste dell'art.17 del succitato decreto.