Certificati ed Estratti di Stato Civile
Settore Servizi alla Persona - Ufficio Anagrafe
Responsabile del procedimento, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale
Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it
Dirigente responsabile
Descrizione del procedimento e riferimenti normativi
L’Ufficio di Stato Civile rilascia certificati ed estratti di nascita, di matrimonio e di morte. I certificati contengono sinteticamente gli estremi dell'evento. Gli estratti possono essere per riassunto dell’atto ovvero per copia integrale (riproduzione fotostatica e fedele dell’atto).
Il rilascio di certificati od estratti di stato civile può essere richiesto:
direttamente dall'interessato all’ufficio di stato civile oppure tramite un terzo appositamente delegato;
a mezzo posta allegando una fotocopia di un documento di riconoscimento ed una busta preaffrancata per la trasmissione del certificato richiesto con riportato l’indirizzo del richiedente.
I riferimenti normativi sono: Artt. 106 ss DPR 396/2000; Art. 177 D.Lgs 196/2003; Art. 3 DPR 432/1957; Art. 450 cod. civ.
N.B.
Nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Dal 01/01/2012 con la modifica all’art. 40 del DPR 445/2000, la norma stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite in vigore dal 01.01.2012, questo Comune, a partire da tale data, rilascerà le suddette certificazioni solo per la produzione a soggetti privati e tutti i certificati riporteranno la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” come disposto dal comma 2 dell’articolo 40 DPR 445/00 modificato dalla L. 183/2011.
Termine per l'adozione del provvedimento finale
Il procedimento si conclude contestualmente alla presentazione dell’istanza con la consegna al richiedente o a spedizione a mezzo posta del certificato o estratto.
Nel caso in cui occorra effettuare un’analisi più approfondita (ad esempio per individuare correttamente gli atti da certificare, ovvero per valutare se vi sono le condizioni di legge per il rilascio) il termine è di 30 giorni dall’istanza.
Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere
Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.
Tale mail (e numero di telefono) è da utilizzare solo nel caso in cui non si sia ricevuta risposta scritta entro 30 giorni dalla mail del Responsabile del servizio interessato.
Atti e documenti da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile di autocertificazioni
Per il rilascio degli estratti:
- documento di riconoscimento;
- qualora sia un terzo a ritirare l’estratto, la delega per il ritiro a firma dell’interessato con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.
Ufficio competente
Ufficio Stato Civile, Via Martiri della Libertà 150 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - telefono 0118228035 - 0118228034 - e-mail: stato.civile@comune.sanmaurotorinese.to.it - pec: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
Costi e modalità per effettuare i pagamenti
Nessun costo. Le certificazioni relative allo stato civile sono esenti dall’imposta di bollo.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato
Avverso il provvedimento di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000.