Dichiarazione di nascita

Ultima modifica 6 giugno 2024

Settore Servizi alla Persona - Ufficio Stato Civile

Responsabile del procedimento, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale

Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Dott.ssa Silvia Cardarelli

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

I genitori sono tenuti a rendere apposita dichiarazione di nascita presso:

  • il centro ospedaliero entro 3 giorni dalla nascita, oppure
  • entro 10 giorni dalla nascita al Comune di nascita o di residenza dei genitori.

Con la dichiarazione di nascita si instaura il rapporto di filiazione con i genitori e viene attribuito il cognome e nome al neonato.
La dichiarazione di nascita avviene con le stesse modalità anche per i cittadini stranieri; in tal caso, relativamente al cognome ed al nome da attribuire al neonato, si applicano le leggi dello Stato di appartenenza dei genitori, secondo quanto dichiarato dagli stessi.
La dichiarazione viene resa personalmente dal genitore o da altro soggetto avente titolo: medico, ostetrica, o procuratore speciale.
Se i genitori sono coniugati fra loro, anche se la dichiarazione viene resa da un solo genitore, il rapporto di filiazione si instaura nei confronti di entrambi.
Se invece i genitori non sono coniugati, perché si instauri il rapporto di filiazione, la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da entrambi i genitori, o il riconoscimento deve risultare da atto pubblico.
L’ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione.
Riscontrata la regolarità della documentazione, il procedimento si conclude con la redazione e la sottoscrizione dell’atto di nascita.
Artt. 12, 30 e ss. DPR 396/2000 (regolamento stato civile);

L. 218/1995 - limitatamente agli stranieri (diritto internazionale privato).

Termine per l'adozione del provvedimento finale

Il procedimento ha termine contestualmente alla dichiarazione di nascita resa e sottoscritta dal/i genitore/i (o aventi titolo).
Qualora emergano elementi o situazioni che richiedano un’analisi più approfondita della procedura, il termine è di massimo 30 giorni dalla richiesta dell’avente titolo di formare l’atto di nascita.

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: <laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Tale mail (e numero di telefono) è da utilizzare solo nel caso in cui non si sia ricevuta risposta scritta entro 30 giorni dalla mail del Responsabile del servizio interessato.

 

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

Nessun costo.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Avverso il provvedimento di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000.