Trascrizione atti di stato civile

Ultima modifica 13 giugno 2024

Settore Servizi alla Persona - Ufficio Stato civile

Responsabile del procedimento, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale

Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Dott.ssa Silvia Cardarelli

Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel Comune in cui tali fatti accadono e sono trasmessi d’ufficio al Comune di residenza degli interessati per la trascrizione.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte relativi a cittadini italiani e formati all’estero devono essere trasmessi al comune italiano di residenza o di iscrizione anagrafica all’AIRE, per la trascrizione. La trasmissione avviene normalmente tramite il Consolato italiano competente; la trascrizione può comunque essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/00, i cittadini non italiani residenti in Italia possono richiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero che li riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati (salvo esenzioni) e purché non contrari all'ordine pubblico. Di tali atti però, secondo le norme vigenti, non è possibile ottenere certificazione, ma solo copia integrale.

L’avvio del procedimento può essere d’ufficio (in caso di trasmissione da altra Pubblica Amministrazione) oppure ad iniziativa di parte. L’iniziativa di parte si concretizza con il deposito presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza della richiesta formale di trascrizione dell’atto di nascita, di matrimonio o di morte. L’ufficio di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la propria competenza a trascrivere l’atto. Riscontrata la regolarità della documentazione, il procedimento si conclude con la trascrizione dell’atto.

Riferimenti normativi:

  • Artt. 12 e seguenti
  • DPR 396/2000 (regolamento stato civile)
  • L. 218/1995 - limitatamente agli stranieri (diritto internazionale privato)

Termine per l'adozione del provvedimento finale

Il procedimento ha termine contestualmente alla dichiarazione resa e sottoscritta dagli  aventi titolo. Qualora emergano elementi o situazioni che richiedano un’analisi più approfondita della procedura, il termine è di massimo 30 giorni dalla richiesta.

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Tale mail (e numero di telefono) è da utilizzare solo nel caso in cui non si sia ricevuta risposta scritta entro 30 giorni dalla mail del Responsabile del servizio interessato.

Atti e documenti da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile di autocertificazioni

Per la trascrizione su iniziativa di parte occorrono i seguenti documenti:

  • richiesta di trascrizione
  • documento di riconoscimento dell’istante
  • originale o copia conforme dell’atto di stato civile da trascrivere (se l’atto proviene dall’estero, deve essere tradotto e legalizzato, salvo esenzioni)

Ufficio competente

Ufficio Stato Civile, Via Martiri della Libertà 150 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30  e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - telefono 0118228035 - 0118228034 - e-mail: stato.civile@comune.sanmaurotorinese.to.it - pec: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

Per la richiesta di trascrizione su iniziativa di parte, occorre procedere al pagamento dell'imposta di bollo.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Avverso il provvedimento di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere la trascrizione dell’atto, è ammesso ricorso al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000.