Dispersione ceneri

Ultima modifica 13 giugno 2024

Responsabile del Procedimento

Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it

Procedimento

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

Il cittadino può manifestare la volontà alla dispersione delle proprie ceneri mediante:

  • disposizione testamentaria (testamento per atto di notaio o testamento olografo, entrambi da pubblicarsi);
  • iscrivendosi ad un’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione delle salme degli associati.

I congiunti possono manifestare la volontà del defunto circa la dispersione delle proprie ceneri sottoscrivendo un’apposita dichiarazione di volontà contenuta nella domanda di autorizzazione alla cremazione.
Al momento del decesso, deve essere presentata all’Ufficio Stato Civile una domanda di autorizzazione alla cremazione e contestualmente quella di trasporto della salma, delle risultanti ceneri (vedi scheda cremazione) e della dispersione delle ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita:

  • nel cinerario comune, esistente all’interno del cimitero cittadino;
  • nell’area a ciò destinata posta all’interno del Cimitero comunale, denominata “Giardino del Ricordo”;
  • nel fiume Po a valle dello sbarramento fluviale, in zona libera da manufatti e natanti;
  • nelle aree pubbliche collinari del territorio comunale ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
  • in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari senza dar luogo ad alcun compenso o altra utilità in relazione al consenso alla dispersione.

Il responsabile del procedimento acquisisce e verifica la correttezza della documentazione presentata. Riscontrata la regolarità dell’istanza e della documentazione prodotta, il procedimento si conclude con il rilascio contestuale dell’autorizzazione alla cremazione (vedi scheda cremazione) e alla dispersione delle ceneri.

Normativa di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 (polizia mortuaria); L. 130/2001; L. Regione Piemonte 20/2010 e relativo Regolamento Regionale; Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Termine per l'adozione del provvedimento finale

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri: 30 gg. dalla formalizzazione dell’istanza.

Atti e documenti da allegare all'istanza

Al momento del decesso, deve essere presentata all’Ufficio Stato Civile oltreché la domanda di autorizzazione alla cremazione ed al trasporto della salma e delle risultanti ceneri (vedi scheda Cremazione) quella di "Dispersione delle ceneri" (in allegato alla pagina) a cui dovranno essere allegati:

  • fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente
  • documentazione che attesta la volontà del defunto di far disperdere le proprie ceneri (testamento repertato dal notaio, iscrizione a So.Crem) ovvero "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (in allegato alla pagina) resa dai parenti più prossimi.

L’ufficio provvederà poi al rilascio della relativa autorizzazione.

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

L' istanza e l' autorizzazione alla dispersione sono soggette all’imposta di bollo di €. 16,00 più €. 0,52 di diritti di segreteria che si assolvono direttamente presso lo sportello.

Per la dispersione in cinerario comune o nel Giardino del ricordo deve essere pagata altresì una tariffa cimiteriale di €. 180,00.

Soggetto cui e’attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile , il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalita’ per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Tale mail (e numero di telefono) è da utilizzare solo nel caso in cui non si sia ricevuta risposta scritta entro 30 giorni dalla mail del Responsabile del servizio interessato.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Avverso il diniego di rilascio autorizzazione alla dispersione è ammesso ricorso giurisdizionale, con l’obbligatoria assistenza di un legale, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti, 45, Torino entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’atto oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’atto.

Ufficio competente

Ufficio Stato Civile

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