Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in difformità o in assenza dell'Autorizzazione Paesaggistica

Ultima modifica 10 febbraio 2022

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Responsabile del Procedimento

Dott. Alessandro Visentin - alessandro.visentin@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Dott. Alessandro Visentin

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

Chi intende realizzare interventi edilizi in zone del territorio comunale soggette a vincolo di tutela paesaggistica deve preventivamente richiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 32/2008, l’autorizzazione paesaggistica che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli abilitativi legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Fatta eccezione dei casi espressamente richiamati all'articolo 167, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. I casi per i quali è possibile richiedere al Comune il rilascio, in via successiva all'esecuzione dei lavori, di un provvedimento di sanatoria, che viene denominato "ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA" , riguardano:
- i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
- i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi suddetti deve presentare, ai sensi degli articoli 167 -comma 5- e 181 -comma 1 quater- del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, apposita domanda in bollo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi.
La richiesta, va presentata utilizzando l’apposito Modello predisposto dal Comune nel quale e’ elencata anche tutta la documentazione che deve essere allegata all’istanza unitamente al progetto firmato da un professionista abilitato ed alla relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, indispensabile ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi.
I competenti Uffici comunali si pronunciano sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previa acquisizione del preventivo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione Piemonte. Se il parere della Soprintendenza, che deve essere reso perentoriamente entro novanta giorni dal ricevimento degli atti trasmessi dal Comune, è positivo e viene accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi, si può procedere al rilascio del relativo provvedimento per il mantenimento delle opere. Il rilascio del provvedimento comporta altresì la preventiva corresponsione di una sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda invece, si applica la sanzione di cui al comma 1 dell’art. 167 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e quindi ordinata la demolizione delle opere realizzate e la rimessione in pristino a spese del soggetto obbligato.

Normativa di riferimento:

  • ARTT. 167 e 181 del D.lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni
  • ART. 16 della Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici” e successive modificazioni
  • DPCM del 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004". titolo.

Termine per l'adozione del provvedimento finale

Il termine per la conclusione del procedimento è di di 180 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte del Comune.

Soggetto cui e’ attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott. Salvatore Mattia - Telefono 0118228019 - mail: salvatore.mattia@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Atti e documenti da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile di autocertificazioni

La domanda per l’accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere redatta in bollo utilizzando l’apposito Modello predisposto dall’Amministrazione Comunale ed allegando la documentazione ivi indicata. Il Modello è disponibile presso la Segreteria Amministrativa dei Servizi Edilizia e Urbanistica del Settore pianificazione e gestione del territorio Via Martiri della Libertà 150, 2° Piano - e scaricabile dal sito web istituzionale del Comune www.comune.sanmaurotorinese.to.it alla voce "Modulistica".

Ufficio competente

La domanda viene istruita dagli Uffici della Sezione Urbanistica del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Via Martiri della Libertà 150, 2° Piano - aperti al pubblico nei giorni mercoledì e venerdi dalle ore 08.30 alle 12.30 - mail: urbanistica@comune.sanmaurotorinese.to.it  - Fax n. 011-8228001; Tel. 011/8228010 

L’istanza può essere presentata all'Ufficio Protocollo della Segreteria Generale Via Martiri della Libertà 150, 1° Piano - aperto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.

La trasmissione di documentazione per via telematica deve essere invece effettuata, tramite PEC, all’indirizzo: settore.tecnico@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
Il provvedimento che attesta la compatibilità paesaggistica delle opere, si ritira presso la Segreteria dei Servizi Edilizia e Urbanistica del Settore pianificazione e gestione del territorio Via Martiri della Libertà 150, 2° Piano - nei giorni mercoledì e venerdi dalle ore 08.30 alle 12.30.

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

  • 1 marca da bollo da euro 16,00 da apporre sulla domanda per l’accertamento della compatibilità paesaggistica
  • 1 marca da bollo da euro 16,00 da apporre sul provvedimento finale al momento del rilascio
  • € 34,00 per diritti di segreteria da pagarsi al momento della presentazione presso la Segreteria dei Servizi Edilizia e Urbanistica del Settore pianificazione e gestione del territorio
  • sanzione pecuniaria, determinata previa perizia di stima, equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Il relativo importo è comunicato agli interessati dai competenti Uffici comunali.
    Il versamento della sanzione deve essere effettuato alla Tesoreria Comunale presso la Banca dei Paschi di Siena, sita in San Mauro Torinese in Via Martiri della Libertà n. 58, IBAN IT 28 Z 01030 30940 000000496233.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Avverso il rigetto della richiesta per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, può essere promosso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.