Denuncia Inizio Attività - DIA

Ultima modifica 17 gennaio 2018

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Responsabile del Procedimento

Ing. Matteo Tricarico - matteo.tricarico@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Ing. Matteo Tricarico

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

In alternativa al Permesso di Costruire possono essere realizzati mediante Denuncia d'Inizio Attività effettuata, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, dal proprietario, o da chi ne abbia titolo, corredata del progetto dei lavori da eseguire, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, della relazione di un tecnico abilitato e, ove necessari, degli atti di autorizzazione o nullaosta, comunque denominati, rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, gli interventi di cui al comma 3 dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 e comma 3 dell’art. 8 della L.R. n.20/2009, in particolare:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli  edifici o dei prospetti, oppure che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti, Qualora  i  piani   attuativi   risultino   approvati anteriormente all'entrata in vigore della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati ( in mancanza si  prescinde  dall'atto  di ricognizione, purche' il progetto di costruzione  venga  accompagnato da  apposita  relazione  tecnica   nella   quale   venga   asseverata l'esistenza  di  piani  attuativi  con   le   caratteristiche   sopra menzionate);
c) gli interventi di nuova costruzione, se sono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale,
d) il recupero ai fini abitativi dei sottotetti presenti negli edifici esistenti legittimamente realizzati entro il 31 dicembre 2010, così come previsto dalla L.R. n. 21/1998,
e) il recupero funzionale dei rustici esistenti, realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, individuati a catasto terreni o edilizio urbano ed utilizzati a servizio delle attività agricole o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 9/2003.
I lavori possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della Denuncia mentre la stessa è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni 3, con obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
Ultimato l'intervento il progettista, o un tecnico abilitato, rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato agli Uffici comunali , con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. Contestualmente deve essere prodotta anche la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale (conseguente alle opere realizzate) oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001, pari ad € 516.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge,dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione da allegare alla DIA ( salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti).
La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ( ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica)
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, all’Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni per presentare la DIA decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
Qualora invece l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete al Comune, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla DIA, il competente Ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.

Normativa di riferimento:

  • Art. 14 e seguenti legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
  • Artt. 22 e 23 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 e successive modifiche "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
  • Art. 8 della L. R. n. 20 del 14 luglio 2009 e successive modifiche “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”
  • Art. 49, comma 1,della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche “Tutela ed uso del suolo”
  • Legge regionale n. 21 del 6 agosto 1998 “Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti”
  • Legge regionale n. 9 del 29 aprile 2003 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”

Termine per l'adozione del provvedimento finale

Se entro il termine dei 30 giorni dalla presentazione della DIA viene riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite dalla legge e necessarie per dar corso ai lavori, gli Uffici notificano all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informano l'autorità' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

Soggetto cui e’ attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo è il Segretario Generale Dott. Gerardo Birolo - Telefono 0118228019 - mail: gerardo.birolo@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato. (Art. 2, c. 9 bis, L. 241/90)

Atti e documenti da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile di autocertificazioni

La DIA deve essere redatta utilizzando l’apposito Modello predisposto dall’Amministrazione Comunale ed allegando la documentazione ivi indicata, compresa la Relazione di Asseverazione del Progettista. Il modello è disponibile presso la Segreteria Amministrativa dei Servizi Edilizia e Urbanistica del Settore pianificazione e gestione del territorio – Via Martiri della Libertà n. 150, 2° Piano - e scaricabile dal sito web istituzionale del Comune www.comune.sanmaurotorinese.to.it alla voce "Modulistica".
Nel sito è altresì reperibile l’ulteriore modulistica da utilizzare per la stesura della relazione asseverata del tecnico abilitato, per la Dichiarazione di fine lavori e per le autocertificazioni.

Ufficio competente

Sezione Edilizia - del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Via Martiri della Libertà 150, 2° Piano
Orario di apertura al pubblico: mercoledì e venerdi dalle ore 08.30 alle 12.30
e-mail: edilizia@comune.sanmaurotorinese.to.it
Fax n. 011/8228001 - Tel. 011/8228003 Geom. Valter Casalegno; Tel. 011/8228060 Arch. Alessandra Pregno.
Pec: settore.tecnico@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

  • euro 60,00 per diritti di segreteria da pagarsi al momento della presentazione presso la Segreteria dei Servizi Edilizia e Urbanistica del Settore pianificazione e gestione del territorio - Via Martiri della Libertà 150, 2° Piano aperti al pubblico nei giorni mercoledì e venerdi dalle ore 08.30 alle 12.30.
  • versamento, in base al tipo d’intervento, di un contributo, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, calcolato dai competenti Uffici secondo le vigenti disposizioni normative ed i relativi importi deliberati dal Comune. Il versamento deve essere effettuato alla TESORERIA COMUNALE presso la Banca dei Paschi di Siena, sita in San Mauro Torinese in Via Martiri della Libertà n. 58, IBAN IT 28 Z 01030 30940 000000496233.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Avverso l'eventuale ordine motivato di non effettuare l’intervento, può essere promosso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.