IMU (Imposta municipale propria) 2024

Ultima modifica 5 giugno 2024

INFORMAZIONI GENERALI

Si comunica alla cittadinanza che entro il 16 giugno 2024 dovrà essere effettuato il versamento dell’acconto IMU in misura pari alla metà di quanto versato per l’intero anno d’imposta 2023, come disciplinato dall’art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio); il versamento riguarda le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazioni principali, e relative pertinenze, classate in A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico), con la relativa detrazione per abitazione principale;
  • seconde case a disposizione
  • case in affitto
  • abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, previa compilazione del modulo messo a disposizione dall’Ente;
  • ulteriori unità immobiliari C2, C6 e C7 non pertinenze dell’abitazione principale;
  • uffici (A10), negozi (C1) e altri fabbricati in categoria B o C;
  • immobili ad uso produttivo classati in categoria D (versamento effettuato in favore dello Stato ad aliquota base dello 0,76% e del Comune per l’incremento dello 0,3%).

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono unicamente gli immobili classati in categoria C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria anche se accatastate insieme all’abitazione principale.

Aliquote IMU 2024

Con Deliberazione C.C. n. 181 del 20/12/2023 sono state approvate le seguenti aliquote Imu per l’anno 2024:

TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE ALIQUOTE %
Aliquota di base 1,06
Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 0,6

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori-figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza

0,76
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 0,375
(0,5 ridotto del 25%)
Terreni agricoli 1,06
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1
Aree fabbricabili 1,06
Fabbricati categoria D (ad eccezione D/10) 0,76 Stato
0,3 Comune
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 0
Detrazione € 200,00


Si evidenzia che rispetto all’anno 2023 sono variate le seguenti aliquote:

  • l’aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 passa dallo 0,5 % allo 0,6%
  • non è più prevista l’aliquota dello 0,5% per l’abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata

ULTERIORE AGEVOLAZIONE PER ALLOGGI CONCESSI IN COMODATO GRATUIT

Si ricorda che con la Legge di stabilità 2016 è stata introdotta un’ulteriore riduzione del 50% della base imponibile per gli alloggi concessi in comodato gratuito, in presenza di registrazione del contratto e di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI E NON COLTIVATI

Dall’01/01/2016 i terreni agricoli e i terreni non coltivati inseriti nei fogli 9-10-11, dal 16 al 19, dal 21 al 24 sono esenti. Sono, inoltre, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’acconto per le abitazioni principali, classate in A1, A8 e A9, e le relative pertinenze, dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 3912

Il versamento dell’acconto per gli altri fabbricati (con esclusione dei fabbricati in categoria D) dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 3918

Il versamento dell’acconto per le aree fabbricabili dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 3916

Il versamento dell’acconto per i terreni agricoli e i terreni non coltivati dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 3914

Il versamento dell’acconto per i fabbricati in categoria D dovrà essere effettuato utilizzando il codice tributo 3925 (quota Statale) e il codice tributo 3930 (quota Comune).

CALCOLO IMPOSTA

È possibile utilizzare il calcolatore messo a disposizione da Anutel reperibile sulla home page dell’Ente, o in alternativa, rivolgendosi ai centri di assistenza fiscale (CAF) presenti sul territorio. Per l’anno 2024 il servizio di calcolo dell’Imu fornito dal Comune è sospeso.

DICHIARAZIONE IMU

Si ricorda che il 30/06/2024 è il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IMU relativa a tutte le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2023, in particolare per tutti quei casi in cui siano intervenute modificazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Pertanto la dichiarazione IMU deve essere presentata da tutti quei soggetti che nel corso dell’anno 2023 hanno applicato in sede di autoliquidazione del tributo agevolazioni e/o riduzioni disciplinate dalla norma o dal Regolamento dell’Ente.

Si ricorda, inoltre, che, a pena di decadenza, è necessario presentare la Dichiarazione Imu anche per godere dell’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di legge si decade dal diritto di applicazione dell’agevolazione e pertanto l’Ente procederà con il recupero dell’imposta dovuta.

Il modello ministeriale da utilizzare può essere scaricato dal nostro sito.

INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione ai seguenti numeri: 011 8228023 / 011 8228022 / 0118228027 / 0118228063 o via mail all'indirizzo imu@comune.sanmaurotorinese.to.it

COLLEGAMENTI UTILI

CALCOLO IMU ON LINE