Cambio di residenza in tempo reale

Ultima modifica 12 febbraio 2024

Settore Servizi alla Persona - Ufficio Anagrafe

Responsabile del procedimento, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale

Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Dott.ssa Silvia Cardarelli

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

Per le seguenti tipologie di cambi di residenza :

  • Iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune
  • Iscrizione anagrafica dall’estero
  • Cambio di abitazione all’interno del comune
  • Emigrazione all’estero

il cittadino dovrà rendere la dichiarazione anagrafica necessaria attraverso la compilazione del modello ministeriale  recentemente adeguato all’art. 5 del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014, n. 80 (Lotta all’occupazione abusiva e di salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione) che testualmente così recita: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."

In applicazione di tale norma di legge il modulo include pertanto l’acquisizione di informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale.

Nel caso in cui il titolo di occupazione dell’immobile sia di locazione o comodato d’uso o altre forme simili è necessario produrre copia fotostatica del contratto o alternativamente la dichiarazione del proprietario (Allegato C) debitamente compilata e firmata dal proprietario.

L’eventuale domanda di iscrizione anagrafica priva dei dati obbligatori verrà dichiarata dall’ufficiale d’anagrafe irricevibile ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo, adottato dopo il 28 marzo 2014, è nullo per legge.

Alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, le quali, se maggiorenni, dovranno sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

  • Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' Allegato A
  • Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' Allegato B

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  1. direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune di San Mauro Torinese in Via Martiri della Libertà, 150 negli orari di apertura al pubblico dello sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ;
  2. per raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di San Mauro Torinese in Via Martiri della Libertà, 150 – 10099 – San Mauro Torinese (TO);
  3. per fax al numero 011/822.74.00;
  4. per posta elettronica: cambioresidenzatemporeale@comune.sanmaurotorinese.to.it
  5. per posta elettronica certificata: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

L'invio di cui ai punti 4 o 5 è consentito ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Infine nel caso di emigrazione all’estero, osservando le modalità sopraindicate per la consegna all’Ufficiale di Anagrafe, dovrà essere compilato il modello (Allegato 2)

Si suggerisce la compilazione di detto modello ai cittadini comunitari e non che emigrano presso paese estero, mentre il cittadino italiano che emigra all’estero è invitato a presentarsi presso il Consolato italiano più vicino al nuovo luogo di dimora.

Termine per l'adozione del provvedimento finale

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.

L'Ufficiale d'Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea) e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.

Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio - assenso.

NB: In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano  - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Atti e documenti da allegare all'istanza, modulistica e fac-smile autocertificazioni

Per la documentazione da allegare vedasi quanto indicato nella parte descrizione del procedimento e riferimenti normativi

Ufficio Competente

Ufficio Anagrafe Via Martiri della Libertà, 150 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 e le 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - telefono 011/8228035 - 011/8228034 - e-mail: ufficio.anagrafe@comune.sanmaurotorinese.to.it
pec: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

Nessun costo.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Avverso il diniego di iscrizione nei registri della popolazione residente è previsto ricorso al Prefetto di Torino nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento definitivo dell’Ufficiale d’Anagrafe.
Contro gli atti del Prefetto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.