Convivenze di fatto (Legge n.76 del 20 maggio 2016)

Ultima modifica 12 febbraio 2024

Settore Servizi alla Persona - Ufficio Anagrafe

Responsabile del procedimento, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale

Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Dott.ssa Silvia Cardarelli

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

Cos'è
La  legge  n.  76/2016 riconosce alle  coppie  di conviventi - formate  da  persone  di sesso opposto o dello stesso sesso - una serie di diritti, facoltà e reciproche responsabilità. Per  conviventi  di  fatto  si  intendono “due  persone  maggiorenni  unite  stabilmente  da  legami affettivi  di  coppia  e  di  reciproca  assistenza  morale  e  materiale,  non  vincolate  da  rapporti  di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

Requisiti
I requisiti per costituire una convivenza di fatto sono:

  • la maggiore età;
  • lo stato libero;
  • l’iscrizione anagrafica nella stessa famiglia.

Come si scioglie
La convivenza di fatto si scioglie nei seguenti casi:

  • trasferimento della residenza anagrafica di uno dei conviventi;
  • morte di uno dei conviventi;
  • dichiarazione  di  cessazione  della  convivenza  di  fatto  (resa  da  entrambi  o  da  uno solo  dei  conviventi).  La dichiarazione  comporta  la  cessazione  della  convivenza di fatto ma non ha alcun effetto sulla residenza anagrafica delle parti.

Diritti di facoltà dei conviventi di fatto

  • diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero;
  • possibilità di designare il convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità  di  intendere  e  di  volere o,  in  caso  di  morte,  per  tutto  quanto attiene  alla  donazione  degli  organi,  al  trattamento  del  corpo  e  alle  celebrazioni funerarie;
  • diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa comune, se di proprietà del partner, per un periodo di almeno due anni, fino a cinque;
  • diritti del convivente superstite di subentrare nel contratto di locazione;
  • diritto di pari condizioni nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica.

Contratto di convivenza
I  conviventi  di  fatto  hanno facoltà  di  disciplinare  i  propri  rapporti  patrimoniali  con  un contratto  di convivenza,  da sottoscrivere  presso  un  notaio o un  avvocato, che sarà  poi trasmesso all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.

Termine per l'adozione del provvedimento finale

La convivenza di fatto si istituisce con apposita dichiarazione congiunta presso il comune di residenza. La dichiarazione può essere resa:

  • dalle coppie già conviventi e già residenti nella stessa famiglia;
  • al momento del trasferimento di residenza (interna al Comune o da altro Comune) di entrambi i componenti della coppia o anche di uno solo di essi.

La convivenza di fatto costituita in altro Comune rimane valida ed effettiva fino a quando interviene una delle cause di scioglimento.

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile , il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott. ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Atti e documenti da allegare all'istanza, modulistica e fac-smile autocertificazioni

La Dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto dovrà essere presentata presso l’Ufficio Anagrafe Via Martiri della Libertà 150.

La dichiarazione può essere  inviata per raccomandata o per via telematica, purché la  dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d’identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite:
posta elettronica semplice ( ufficio.anagrafe@comune.sanmaurotorinese.to.it ),
o PEC ( protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it ),
oppure sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC.

Ufficio competente

Ufficio Anagrafe Via Martiri della Libertà 150 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 e le 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, telefono 011/8228035 - 011/8228034 - e-mail: ufficio.anagrafe@comune.sanmaurotorinese.to.it
pec: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

Nessun costo.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Contro gli atti in questione è possibile proporre ricorso al Tribunale competente entro il termine di 30 giorni da quando si è avuto conoscenza del provvedimento.