Celebrazione matrimoni

Ultima modifica 12 febbraio 2024

Settore Servizi alla Persona - Ufficio Anagrafe

Responsabile del procedimento, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale

Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Dott.ssa Silvia Cardarelli

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

ll matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla compiuta pubblicazione decorsi i quali le pubblicazioni devono essere ripetute. La legislazione italiana prevede due forme di celebrazione valide agli effetti civili: quella civile (ovvero il matrimonio celebrato dal Sindaco o dall'Ufficiale di stato civile delegato) e quella concordataria (davanti al parroco) o con rito acattolico (davanti al ministro di culto).

Il matrimonio concordato o con rito acattolico

Il matrimonio con rito concordatario o con rito acattolico è celebrato secondo le procedure previste dalla confessione di riferimento (a tal fine occorre contattare il competente parroco/ministro di culto), e per avere effetti civili, deve essere trascritto nei registri di matrimonio del comune di celebrazione.

La celebrazione del matrimonio cattolico segue le disposizioni contenute nella legge 27 maggio 1929 n. 847 (applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio.
I matrimoni acattolici sono regolati dalla legge n. 1159 del 24 giugno 1929. A tale normativa si sostituiscono - per le confessioni che abbiano stipulato con lo Stato un apposito accordo, ossia "l'intesa" ex articolo 8, comma 3, della Costituzione - le leggi con cui gli accordi stessi divengono operanti nel nostro ordinamento giuridico.

Le confessioni che hanno stipulato "intese" sono:

  • la Tavola Valdese (Legge 11.8.1984, n. 449, e Legge 5.10.1993, n. 409);
  • l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge 22.11.1988, n. 516, e Legge 20.12.1996, n. 637);
  • le Assemblee di Dio in Italia (Legge 22.11.1988, n. 517);
  • l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane (Legge 8.3.1989, n. 101, e Legge 20.12.1996, n. 638);
  • l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (Legge12.4.1995, n. 116);
  • la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (Legge 29.11.1995, n. 520);
  • la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (Legge n.126 del 30 luglio 2012);
  • la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Legge n.127 del 30 luglio 2012);
  • la Chiesa apostolica in Italia (Legge n.128 del 30 luglio 2012).

Il matrimonio civile
Il  matrimonio con rito civile viene celebrato dal Sindaco oppure da un Ufficiale di Stato Civile appositamente delegato.
Il giorno della celebrazione con rito civile viene concordato con i nubendi all’atto delle pubblicazioni e dovranno corrispondere una tariffa differenziata secondo il giorno scelto e approvata con Deliberazione della Giunta Comunale (All. n. 1).
Qualora gli sposi intendano sposarsi in un Comune diverso, l'ufficiale di stato civile, terminate le pubblicazioni, su istanza motivata dei nubendi, delegherà alla celebrazione del matrimonio l'ufficiale di stato civile del comune prescelto, ai sensi dell'art. 109 del c.c.

Regime patrimoniale
Contestualmente alla celebrazione del matrimonio gli sposi possono dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni. In mancanza di esplicita dichiarazione al riguardo, si applica il regime della comunione dei beni.
Gli sposi stranieri possono scegliere di applicare ai loro rapporti patrimoniali la legge del loro stato di appartenenza.

Normativa di riferimento:

  • Artt. 63 e ss. DPR 396/2000 e artt. 106 ss. cod. civ.

Termine per l'adozione del provvedimento finale

L’Ufficiale di stato civile nel caso di matrimonio da celebrarsi nel Comune di San Mauro Torinese con rito civile concorda con i nubendi il giorno e l’ora della cerimonia nonché l’eventuale ulteriore dichiarazione relativa alla scelta del regime patrimoniale. La celebrazione del matrimonio e la relativa sottoscrizione da parte di tutti gli intervenuti sancisce la conclusione del procedimento.
Il termine è di 180 giorni dalla eseguita pubblicazione secondo quanto previsto dall’art. 99 c.c.

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it

Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Atti e documenti da allegare all'istanza

Gli sposi richiedenti la celebrazione del matrimonio dovranno produrre:

  • atto di eseguite pubblicazioni;
  • documenti di riconoscimento degli sposi
  • documenti di riconoscimento dei due testimoni

Nel caso di matrimonio civile su delega ai sensi dell’art. 109 del C.C. (Celebrazione del matrimonio in un comune diverso da quello di pubblicazione) gli sposi dovranno produrre altresì  l’atto con cui il  Sindaco del Comune ove sono state eseguite le pubblicazioni di matrimonio delega il sindaco del Comune di San Mauro Torinese;

Ne caso di matrimonio concordatario o con rito acattolico gli sposi dovranno produrre unitamente ai documenti sopra elencati l’eseguita pubblicazione presso la chiesa di appartenenza.

Ufficio competente

Ufficio Stato Civile, Via Martiri della Libertà 150 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30  e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - telefono 0118228035 - 0118228034 - e-mail: stato.civile@comune.sanmaurotorinese.to.it - pec: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

Tariffa differenziata secondo il giorno e l’ora scelta e approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64/2005.
Pagamento con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale o con carta bancomat presso lo sportello dell'Ufficio di Stato Civile

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Avverso il rifiuto dell’Ufficiale di Stato civile di celebrare il matrimonio è ammesso ricorso al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000.