Unioni civili (Legge n.76 del 20 maggio 2016)

Ultima modifica 12 febbraio 2024

Settore Servizi alla Persona - Ufficio Stato Civile

Responsabile del procedimento, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale

Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Dott.ssa Silvia Cardarelli

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

L'unione civile tra persone dello stesso sesso, prevista dalla Legge n. 76/2016, si costituisce con dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile. Per poter costituire un'unione civile le parti devono:

  • essere dello stesso sesso;
  • avere compiuto la maggiore età;
  • essere di stato libero;
  • non essere interdetti;
  • non avere rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione

Come si costituisce
Le parti, al fine di costituire l'unione, devono presentare richiesta all'Ufficio di Stato Civile che, previe verifiche del caso, inviterà le parti a sottoscrivere un processo verbale.
L'Ufficiale di Stato Civile, redatto il processo verbale, inviterà le parti a presentarsi in un secondo tempo comunque non superiore ai quindici giorni, per la costituzione dell'unione civile.
Se una o entrambe le parti non si presentano per il giorno e l'ora stabiliti per la costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà verbalizzare la mancata comparizione.
Il Cittadino straniero deve presentare un apposito "nulla osta" dell'autorità del proprio paese di appartenenza.

Il cognome comune e il regime patrimoniale
In sede di richiesta, le parti devono indicare:

  • la data della costituzione;
  • l’eventuale scelta del cognome comune, da scegliere tra quelli delle parti;
  • la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni).

La parte che perderebbe il proprio cognome ha facoltà, indicandolo sempre nel modulo di richiesta, di anteporre o posporre il cognome comune al proprio.

La Costituzione e i reciproci diritti e doveri
La  costituzione  dell’unione  avviene  nella  data  stabilita  davanti  all’Ufficiale  dello  Stato Civile e alla presenza di due testimoni.
Alle parti vengono letti i commi 11 e 12 dell’art. 1 della legge:

Articolo 11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli  stessi  diritti  e  assumono  i  medesimi  doveri;  dall'unione  civile deriva  l'obbligo  reciproco all'assistenza  morale  e  materiale  e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono  tenute,  ciascuna  in relazione  alle  proprie  sostanze  e  alla  propria  capacità  di  lavoro  professionale  e  casalingo,  a contribuire ai bisogni comuni.

Articolo  12. Le  parti  concordano  tra  loro  l'indirizzo  della  vita  familiare  e  fissano  la  residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Inoltre:

  • in caso di decesso le indennità devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile;
  • si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi;
  • in linea generale, fatte salve le disposizioni del codice civile o della legge sull’adozione, l'unione  civile  è  equiparata  al  matrimonio  in  ogni  legge,  regolamento  o  atto amministrativo, laddove esso riguardi i diritti e i doveri delle parti.

Le coppie che hanno contratto matrimonio o unione civile all’estero
In questi casi i coniugi - o le persone che  hanno contratto un’unione civile equiparata a quella italiana - potranno richiedere la trascrizione dell’atto nel registro provvisorio delle unioni civili.

Sui documenti
Lo stato civile viene modificato in: unito civilmente.
L’Ufficiale di Stato Civile alle parti può rilasciare il documento attestante l’avvenuta costituzione dell’unione.
Esso  deve  contenere,  secondo  quanto  previsto  dall’articolo 7 del Decreto n.144, e dall’articolo 1 - comma 9 - della  Legge 76, i dati anagrafici delle parti, compresa la loro residenza, l’indicazione del regime patrimoniale ed i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Casi particolari
In presenza di grave e comprovato impedimento a recarsi presso la casa comunale, sia la dichiarazione  congiunta  di  richiesta  che  la  costituzione  dell’unione  civile  potrà  avvenire presso il luogo di dimora della persona fisicamente impedita.
In presenza di imminente pericolo di vita, che dovrà essere comprovato da certificazione medica,  l’unione  civile  potrà  essere  costituita  nel  luogo  di  degenza  anche  in  assenza  di richiesta, previo giuramento delle parti.

Termine per l'adozione del provvedimento finale

L’Ufficiale di Stato Civile concorda con gli interessati il giorno e l’ora per la costituzione dell’unione civile.
Il ricevimento della dichiarazione e la relativa sottoscrizione da parte di tutti gli intervenuti sancisce la conclusione del procedimento.
Il termine è di 180 giorni dalla eseguita pubblicazione secondo quanto previsto dall’art. 99 c.c.

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Atti e documenti da allegare all'istanza

Per la richiesta di costituzione dell’unione civile dovrà essere presentato l'apposito Modulo presso l’Ufficio di Stato Civile.

La richiesta può essere  inviata per raccomandata o per via telematica, purché la dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d’identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice (statocivile@comune.sanmaurotorinese.to.it) o PEC (protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it), oppure sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC.

Ufficio competente

Per il ricevimento delle dichiarazioni in oggetto occorre rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile, Via Martiri della Libertà 150 San Mauro Torinese, oppure telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0118228040 / 0118228036 / 011/8228059.
L’orario dell’ufficio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle ore 12.30; il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
L’indirizzo e-mail dell’Ufficio è: statocivile@comune.sanmaurotorinese.to.it mentre quello di posta certificata è: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

Tariffa differenziata secondo il giorno e l’ora scelta, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale.
Pagamento con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario o servizio bancomat.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Contro gli atti in questione è possibile proporre ricorso al Tribunale competente entro il termine di 30 giorni da quando si è avuto conoscenza del provvedimento.