Separazioni divorzi e modifiche delle condizioni di separazione e divorzio (artt. 6-12 D.L. 132/2014)

Ultima modifica 12 febbraio 2024

Settore Servizi alla Persona - Ufficio Stato Civile

Responsabile del procedimento, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale

Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Dott.ssa Silvia Cardarelli

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni:

1) Separazioni, divorzi e modifiche delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'avvocato ai sensi dell'art.6
La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti (per il Comune di San Mauro Torinese all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it)compilando in tutte le sue parti il "Modulo di trasmissione di accordo di negoziazione assistita".

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

2) Separazioni, divorzi e modifiche delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile ai sensi dell'art.12
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Termine per l'adozione del provvedimento finale

Entro 30 giorni come previsto da normativa nazionale sui procedimenti.

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Atti e documenti da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile di autocertificazioni

  • A decorrere dall’11/12/2014, sarà possibile fissare un appuntamento compilando il modulo relativo e inviandolo via e-mail all’indirizzo: statocivile@comune.sanmaurotorinese.to.it scrivendo nell’oggetto: “Richiesta prenotazione per accordo separazione/divorzio/modica condizioni separazione/divorzio” e allegando copia dei documenti di identità degli interessati.
  • In alternativa il modulo, unitamente alle copie dei documenti di identità, può essere consegnato presso l’Ufficio di Stato Civile di via Martiri della Libertà, 150- San Mauro Torinese.

Ufficio competente

Ufficio Stato Civile, Via Martiri della Libertà 150 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30  e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - telefono 0118228035 - 0118228034 - e-mail: stato.civile@comune.sanmaurotorinese.to.it - pec: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario o tramite servizio bancomat.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Contro gli atti in questione è possibile proporre ricorso al Tribunale competente entro il termine di 30 giorni da quando si è avuto conoscenza del provvedimento.