Riconoscimento di nascituro e di filiazione

Ultima modifica 12 febbraio 2024

Settore Servizi alla Persona - Ufficio Stato civile

Responsabile del procedimento, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale

Rosanna Panebarco - tel. 0118228040 - rosanna.panebarco@comune.sanmaurotorinese.to.it

Dirigente responsabile

Dott.ssa Silvia Cardarelli

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

Premesso che di norma il riconoscimento di un figlio avviene contestualmente alla dichiarazione di nascita, i genitori possono effettuare il riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza ovvero posteriormente alla nascita.
Il riconoscimento si effettua mediante una dichiarazione da rendere innanzi all’Ufficiale di stato civile, in un atto pubblico ricevuto da un notaio o in un testamento.
Con legge 10 dicembre 2012, n. 219: "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", il legislatore ha introdotto modifiche in materia di riconoscimento dei figli naturali, prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli nati in costanza di matrimonio o al di fuori del matrimonio.
Riconoscimento di nascituro.
Dopo aver acquisito il certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza, la madre può procedere direttamente ad effettuare il riconoscimento; il padre può effettuare il riconoscimento contestualmente alla gestante o dopo il riconoscimento da parte della madre con il consenso di quest’ultima.
Riconoscimento di nato fuori del matrimonio.
Su richiesta del dichiarante, l’ufficiale di stato civile acquisisce e prende visione dell’atto di nascita del figlio.
Se si tratta di figlio di età inferiore a 14 anni occorre il preventivo o contestuale consenso dell’altro genitore che ha già effettuato il riconoscimento; se il riconoscimento riguarda un figlio che ha compiuto 14 anni, occorre l’assenso del figlio.
Il procedimento si conclude con la formazione dell’atto di stato civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’ufficiale di stato civile. Formato l’atto, l’Ufficiale di stato civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.
Art. 44 DPR 396/2000 (Regolamento stato civile); Artt. 250 ss. Cod. Civ.

Termine per l'adozione del provvedimento finale

Il procedimento si conclude entro i termini di legge.

Atti e documenti da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile di autocertificazioni

  • Documento di riconoscimento del/i dichiarante/i.
  • Attestazione di Avvenuta Nascita rilasciata dall’ostetrica dell’Ospedale ovvero, nel caso in cui la nascita non sia avvenuta in Ospedale, l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, rilasciato dall’ostetrica che ha constatato la nascita oppure in mancanza di tali documenti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia del dirigente responsabile, il potere sostitutivo di adozione del provvedimento finale, modalità per attivare tale potere

Segretario Generale Dott.ssa Laura Fasano - Telefono 0118228019 - mail: laura.fasano@comune.sanmaurotorinese.to.it
Il potere di intervento sostitutivo viene attivato rivolgendo richiesta scritta da inoltrarsi all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Ufficio competente

Ufficio Stato Civile, Via Martiri della Libertà 150 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30  e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - telefono 0118228035 - 0118228034 - e-mail: stato.civile@comune.sanmaurotorinese.to.it - pec: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

Costi e modalità per effettuare i pagamenti

Nessun costo.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato

Avverso il provvedimento di rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile di ricevere la dichiarazione di riconoscimento  è ammesso ricorso al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000.